La Corte di Cassazione, con orientamento ormai consolidato, ha precisato che l’atto di costituzione del Trust ed il conferimento dei beni nello stesso, non comportano un effettivo trasferimento di ricchezza e pertanto sono atti fiscalmente neutri.

L’imposizione fiscale è possibile solo dopo l’attribuzione finale del bene al beneficiario.

Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n 28796 depositata il 16 dicembre 2020.

La videnda trae origine da una notifica ad una S.r.l.  di un avviso di accertamento relativo all’atto di trasferimento di alcuni immobili in un Trust.

Secondo l’Ufficio si trattava di un atto traslativo con conseguente recupero dell’imposta in misura proporzionale.

L’atto veniva impugnato ma la sua legittimità era confermata dai giudici di merito.

La società contribuente proponeva ricorso ribadendo che nella fattispecie non vi era un trasferimento di ricchezza stabile in favore del Trustee.

La Cassazione con l’ordinanza in esame ha precisato, ancora una volta, che la costituzione di vincolo di destinazione non costituisce presupposto di una nuova imposta.

E’ infatti necessario per l’imposizione fiscale, sia che riguardi l’imposta di successione e donazione sia quella proporzionale di registro ed ipocatastale,  che si realizzi un effettivo trasferimento di ricchezza ed una effettiva attribuzione patrimoniale che abbia carattere di stabilità.

Nel Trust tale condizione si verifica solamente con l’attribuzione finale al beneficiario dei beni costituiti nel Trust.

Prima si verifica solo la sussistenza di effetti segregativi strumentali al successivo trasferimento.

 

Roma 19 Dicembre 2020

 

 

Avv. Piero Mancusi