L’accesso ai tabulati telefonici è uno degli elementi basilari sulla disciplina della privacy.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la pronuncia del 2 marzo 2021, ha stabilito che la direttiva Europea 2002/58/CE, osta ad una normativa nazionale che consenta l’acquisizione dei dati telefonici, avanzata dal rappresentante della pubblica accusa, nei confronti di un utente, se non nelle espressioni di contrasto o forme gravi di criminalità.

Il tema riguarda i tabulati telefonici e telematici, con riguardo al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata, pilastro dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

La Sentenza Europea ha inoltre sollevato il problema relativo alla competenza di un soggetto terzo a richiedere l’acquisizione di tali dati, che non può essere il Pubblico Ministero, essendo preposto all’esercizio dell’azione penale.

In attesa di interventi del legislatore nazionale, la giurisprudenza dei giudici di merito, continuavano ad applicare la norma attualmente vigente, in contrasto con la Corte U.E.

La Corte di Cassazione, con la decisione n. 33116 del 07/09/2021, esclude una applicazione diretta della sentenza della Corte Europea, in quanto l’interpretazione proposta è del tutto generica nell’individuazione dei casi nei quali i dati di traffico telematico e telefonico possono essere acquisiti.

La Corte di Cassazione evidenzia princìpi applicativi molto rilevanti:

  1. a) I limiti di applicazione delle norme comunitarie;
  2. b) l’efficacia immediata e diretta nel nostro ordinamento della sentenza U.E., limitatamente alla ipotesi in cui non residuino nel nostro ordinamento assetti normativi e giurisprudenziali consolidati;
  3. c) l’affermazione che il PM è una autorità giurisdizionale indipendente.

Gli effetti dirompenti della decisione della Corte di Cassazione, suggerisce che la delicata questione può essere risolta solo con l’intervento urgente del legislatore in una materia sensibile in quanto attiene alla riservatezza tutelata dalla nostra Costituzione.

                                                                                  AVV.to PIERO MANCUSI