

Massima
1. Non è possibile far ricorso alla astreinte quando l’esecuzione del giudicato consista nel pagamento di una somma di denaro, facendo leva sui requisiti negativi dell’insussistenza di profili di manifesta iniquità e dell’insussistenza di altre ragioni ostative, ossia in ragione della «iniquità della correlata condanna, consistente nel pagamento di una somma di denaro, laddove l’obbligo oggetto di domanda giudiziale di adempimento è esso stesso di natura pecuniaria, ed è già assistito, a termine del vigente ordinamento, per il caso di ritardo nel suo adempimento, dall’obbligo accessorio degli interessi legali, cui la somma dovuta a titolo di astreinte andrebbe ulteriormente ad aggiungersi.
Nell’avversata ipotesi, infatti, per un verso, si duplicherebbero ingiustificatamente le misure volte a ridurre l’entità del pregiudizio derivante all’interessato dalla violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione del giudicato, per altro verso, si determinerebbe un ingiustificato arricchimento del soggetto già creditore, oltre che della prestazione principale, di quella accessoria» (in tal senso, T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, n. 10305/2011 cit.).
2. Deve poi aggiungere che la domanda di applicazione della misura prevista dalla disposizione dell’art. 114, co. 4, lett. e) C.p.A., quando proposta unitamente alla domanda di nomina di un Commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, co. 4, lettera d), C.p.A. (quindi seppure si prestasse adesione all’orientamento secondo il quale la misura della astreinte può trovare applicazione anche nel caso di sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro), implicherebbe il dover affrontare il problema della compatibilità di tale misura con la nomina del Commissario ad acta.
A tal riguardo la giurisprudenza ha già avuto modo di evidenziare che la nomina del commissario ad acta, per il caso di persistente inerzia dell’Amministrazione esclude la possibilità di condannare quest’ultima anche al pagamento della astreinte, perché diversamente opinando si corre il rischio di far gravare, ingiustamente, sull’amministrazione le conseguenze sanzionatorie di eventuali ulteriori ritardi imputabili non ad essa, bensì all’ausiliario del giudice.
DIRITTO PENALE: corruzione internazionale e responsabilità della società (articolo dell’Avv. Piero Mancusi).
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: l’impugnazione del provvedimento di rilascio di immobile E.R.P. (ATER), consequenziale a quello di diniego di regolarizzazione (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, sentenza 29 ottobre 2013 n. 9248).